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fotovoltaico, pannelli solari, conto energia

Assosolare: crollo fotovoltaico, a rischio 120 mila posti di lavoro

Milano, 28 febbraio 2011
Schema di Decreto Legislativo recante attuazione della Direttiva 2009/28/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia d fonti rinnovabili recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2011/77CE e 2003/30/CE (rispettivamente il “D.Lgs” e “La Direttiva”): proposta del Ministero dello Sviluppo Economico al Consiglio dei Ministri.

Egregi Ministri,
con riferimento alla proposta del Ministero dello Sviluppo Economico trasmessa nella giornata del 25 febbraio, relativa allo Schema di Decreto Legislativo in oggetto, Assosolare con Asso Energie Future e Grid Parity esprime di seguito le proprie considerazioni.

Come citato nello stesso preambolo dello Schema di D.Lgs., il “faro giuridico” europeo di riferimento della presente normativa è rappresentato dalla Direttiva, avente ad oggetto lo sviluppo e il sostegno alle fonti rinnovabili, e dalla recente raccomandazione in tal senso della Commissione Europea al Parlamento, del 31 gennaio scorso.
Il D.Lgs in esame è lo strumento normativo del nostro legislatore per implementare la Direttiva in una logica personalizzata sul paese Italia, che tenga conto anche della normativa domestica varata in materia (i.e. III Conto Energia , Piano nazionale, Linee Guida) e delle significative potenzialità di crescita del settore delle fonti rinnovabili. L'intervento del Ministero dello Sviluppo Economico e conseguentemente del Consiglio dei Ministri, riteniamo che dovrebbe muoversi anche nel senso di considerare il mondo delle energie rinnovabili e del fotovoltaico , in particolare, come un volano di crescita imprenditoriale, con particolare riferimento allo sviluppo e al sostegno delle medie e piccole imprese, al fine di offrire una reale opportunità di consolidamento e crescita della filiera nazionale, come accaduto in altri paesi dell'Unione Europea, in primis la Germania. Un'azione in tal senso tutelerebbe un settore che in Italia ha visto in pochi anni un'economia nuova con significativi effetti positivi per l'occupazione, in controtendenza rispetto alla congiuntura generale negativa dell'economia Italiana.
Si constata però che la normativa in esame non ha raggiunto l'obiettivo richiesto dalla legislazione primaria, a partire dalla cd. Legge Delega, la Legge n. 96 del giugno del 2010. In
particolare con riferimento alla Legge Delega, lo Schema di D.Lgs supera i limiti della delega nel 2 momento in cui ignora totalmente il parere delle Camere e in particolare quello del Senato della scorsa settimana e non opera il giusto contemperamento tra costi e benefici, come sancito nei criteri direttivi della stessa Legge Delega (Art. 17, comma 1B). In una parola il D.Lgs si muove in aperto contrasto con lo spirito sia della Direttiva che della normativa italiana in essere.
Sintomatiche in tal senso, per quanto riguarda il settore del fotovoltaico, sono due norme: artt. 23, c.11 lettere D) e 8.5).

Art. 23, c.11 lettere D: in primis viene prevista l'abrogazione della normativa di sostegno predisposta dal D. Legislativo n.387/03 per le FR, a partire dal 1 gennaio 2014. E' evidente che non vi sia alcuna intenzione da parte del Ministero Dello Sviluppo Economico di sviluppare e
sostenere in alcun modo le fonti rinnovabili, come richiesto dalla normativa europea. Si teme fortemente che tale impostazione sia data dall'aver recepito gli obiettivi comunitari di consumo
di energia da fonti rinnovabili, come soglie invalicabili più che non come obiettivi da raggiungere e possibilmente superare in una logica di espansione del settore. Il che contravviene
manifestamente lo spirito della Direttiva e della recente Raccomandazione della Commissione Europea. Sempre in questo senso, con particolare riferimento al fotovoltaico, il Ministero Dello
Sviluppo Economico propone che al raggiungimento dell'obiettivo degli 8 GW venga “sospesa l'assegnazione di incentivi per ulteriori produzioni da solare fv fino alla determinazione di nuovi obbiettivi …” In una parola, a partire dal raggiungimento di detto obiettivo, quanto
attualmente autorizzato al riconoscimento delle tariffe incentivanti, secondo l'attuale Conto Energia, rischia di non essere più riconosciuto né agli impianti già autorizzati, con un effetto retroattivo di fatto, né tanto meno a quelli in via di autorizzazione se non opportunamente esplicitata l'esistenza del periodo cuscinetto già previsto nel terzo conto energia . Inoltre, nell'immediato futuro, non è dato sapere a quale tipo di regime incentivante gli impianti fotovoltaici potrebbero essere sottoposti entro il 1 gennaio 2014 se si raggiungessero prima gli
8GW.

Per concludere infine, come si diceva in esordio di commento, dal gennaio 2014 o dal raggiungimento degli 8GW in una data incerta precedente, né i nuovi impianti fotovoltaici (residenziali, a terra, su serre fotovoltaiche) e, naturalmente neanche gli impianti precedentemente autorizzati avrebbero diritto al percepimento di alcun tipo di tariffa incentivante.
Questa previsione contravviene la logica dei dettami comunitari, e in modo patente ogni logica di certezza giuridica attuale e futura. La verità è che il vero obiettivo della norma in esame non è un sostegno di respiro alle fonti rinnovabili, come ci saremmo aspettati, ma meramente di
riduzione immediata e radicale dei costi della bolletta del fotovoltaico, a prescindere dagli effetti devastanti che questo comporta sin da ora sull'imprenditoria e sull'occupazione del fotovoltaico.
Di fatto un'immediata paralisi del settore. Questo senza aver attentamente valutato i significativi benefici in termini di contributo all'autonomia energetica del nostro Paese, alla riduzione di emissioni di CO2 ed inoltre, proprio sul piano dei costi, delle entrate dello stato in termini di fiscalità diretta e indiretta del settore. La norma quindi si pone in manifesta violazione del criterio direttivo della delega che prevede che ogni sviluppo del settore sia effettuato guardando al rapporto costi-benefici (il richiamato art.17 comma 1 lett. B). In questo caso si ignora palesemente l'aggregato di benefici che il settore del fotovoltaico ha portato e sta portando nei termini sopra sintetizzati.
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Ma se il vero nodo è il sopracitato tema dei costi, questo andrebbe affrontato concentrandosi sulle possibili soluzioni che vi sono, invece di neutralizzare le norme di settore vigenti e di contraddire i principi base del nostro sistema giuridico e i criteri della legge Delega.
La soluzione che si propone pertanto è di formulare l'Art. 23, c.11 let. D. come segue: ”A decorrere dal 1 gennaio 2014 l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica è definita ai sensi dell'art. 22. Il ritardo nell'adozione dei decreti di cui all'art. 22, comma 6, comporterà la proroga di un giorno del predetto termine del 1 gennaio 2014 per ogni giorno di ritardo nella entrata in vigore dei decreti medesimi. Il medesimo termine del 1 gennaio 2014 è anticipato al primo giorno successivo al compimento del quattordicesimo mese successivo alla data di comunicazione al pubblico da parte del GSE Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. tramite il proprio sito Internet della avvenuta entrata in esercizio di impianti fotovoltaici aventi una capacità nominale pari a 8.000 MW, a condizione che entro la medesima data siano stati adottati i decreti di cui all'art. 22, comma 6. In caso di mancata adozione dei decreti di cui all'art. 22, comma 6 entro la data di comunicazione al pubblico da parte del GSE Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. tramite il proprio sito Internet della avvenuta entrata in esercizio di impianti fotovoltaici aventi una capacità nominale pari a 8.000 MW, il termine di quattordici mesi è allungato di un giorno per ogni giorno di ritardo di adozione dei decreti di cui all'art. 22, comma 6, successiva alla comunicazione al pubblico da parte del GSE Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. tramite il proprio sito Internet della avvenuta entrata in esercizio di impianti fotovoltaici aventi una capacità nominale pari a 8.000 MW”.

Solo in questo modo si può garantire certezza normativa, chiave di volta per lo sviluppo e il sostegno di ogni settore industriale, in particolare se in start up come il fotovoltaico in Italia e, in generale, le fonti rinnovabili, come indicato dalla comunità Europea e al contempo gestire i nuovi regimi tariffari nel rispetto delle condizioni contrattuali di investimento in essere.

Art. 8.5: anche qui si constata la stessa logica disincentivante, contraddicendo peraltro anche la ratio seguita, da ultimo, dal parere della X Commissione del Senato sia nella identificazione delle aree agricole che dei termini di esclusione dell'applicazione delle nuove condizioni.

Anche in questo caso è evidente l'intento di bloccare con effetto immediato l'incentivo agli impianti a terra che non siano autorizzati entro la data di entrata in vigore del decreto. Il Ministero Dello Sviluppo Economico sembra ignorare la tempistica degli iter autorizzativi in Italia. Anche in questo caso il Ministero Dello Sviluppo Economico mostra la più totale indifferenza al destino degli impianti a terra in corso di autorizzazione, per i quali significativi impegni bancari sono stati presi dagli imprenditori. Il comma prosegue prevedendo, come condizione ulteriore, l'entrata in esercizio degli impianti a terra entro un anno dall'entrata in vigore di questo decreto. Qui invece il Ministero Dello Sviluppo Economico sembra ignorare le difficoltà di connessione che a tutt'oggi i distributori di energia incontrano. E in tal senso neanche la sospensiva accolta dal Tar della Lombardia nel gennaio scorso ha indotto i redattori della norma a interrogarsi sul tema e escludere questa ulteriore condizione vessatoria che si tradurrebbe nell'ennesimo rischio di azione legale verso gli stessi distributori a rischio inadempimento (si ricorda peraltro tutti enti pubblici: i.e. Enel- Terna).

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In questo caso la soluzione tecnica che si propone è di eliminare il rinvio ai termini di entrata in esercizio entro l'anno e di prevedere esclusivamente l'esclusione del comma 4 per gli impianti a terra abilitati entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto sui terreni agricoli, che
non rientrino nelle categorie di esclusione segnalate dalla X Commissione del Senato. Attesa la gravità delle disposizioni in questione e della battuta d'arresto all'economia del fotovoltaico che stanno producendo, si veda il totale blocco dei finanziamenti e la conseguente perdita dei posti di lavoro, Assosolare insieme a Asso Energie Future e Grid Parity si riserva di agire nelle sedi comunitarie opportune qualora non fossero apposti nell'immediato i più importanti correttivi auspicati alla normativa proposta

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