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>>LA COGENERAZIONE
FAQ - IMPIANTI DI COGENERAZIONE
Generalità sulla Cogenerazione
1) Cosa si intende per cogenerazione?
La cogenerazione è la generazione simultanea in un unico processo di energia termica ed elettrica (ed eventualmente meccanica). La cogenerazione utilizza sistemi di generazione tradizionali (ad es. motori a combustione interna, turbine a vapore, turbine a gas, cicli combinati.) dove parte del calore prodotto viene recuperato e riutilizzato per usi diversi dalla generazione elettrica (ad es. usi industriali, teleriscaldamento, etc.).
2) Cosa si intende per "Cogenerazione ad Alto Rendimento"?
La Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR) è la produzione di energia elettrica e termica (ed eventualmente meccanica) che rispetti precisi vincoli in termini di risparmio energetico e produzione minima di energia termica definiti nel D.Lgs. 8 febbraio 2007, n°20, il cui testo integrale è scaricabile nella sezione Normativa di Riferimento .
Fino al 2010 i criteri per il riconoscimento della CAR corrispondono con quelli stabiliti dalla Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) n. 42/02 e successive modifiche ed integrazioni.
3) Cosa si intende per piccola e micro-cogenerazione?
Con "piccola cogenerazione" si indicano le unità di cogenerazione con capacità di generazione installata inferiore a 1 MWe.
Con "micro-cogenerazione" si intendono invece le unità di cogenerazione con capacità di generazione installata inferiore a 50 kWe.
4) Quali vantaggi sono attualmente riconosciuti alla cogenerazione?
La cogenerazione consente di accoppiare due produzioni diverse, ovvero la generazione elettrica (ed eventualmente meccanica) e la generazione termica, in un unico processo consentendo un miglioramento dell'efficienza energetica e quindi un minore impatto ambientale.
In ambito nazionale, la cogenerazione, riconosciuta secondo le modalità della Delibera AEEG n. 42/02 e successive modifiche ed integrazioni, accede ai benefici previsti dalla normativa ed elencati di seguito:
1. l'esenzione dall'obbligo di acquisto dei certificati verdi;
2. il dispacciamento prioritario, previsto dal D.Lgs. 79/99, che prevede l'obbligo di utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica prodotta a mezzo di fonti energetiche rinnovabili e di quella prodotta mediante cogenerazione (a parità di prezzo offerto);
3. Il riconoscimento dei titoli di efficienza energetica (Certificati Bianchi).
Inoltre, con l'approvazione della finanziaria 2007 è stata abolita la possibilità di emettere CV per gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento (art. 1, comma 71 della Legge n. 239/2004), fatti salvi i diritti acquisiti come definito dal D.Lgs. 8 febbraio 2007, n°20 all'art. 14. I testi delle normative citate sono scaricabili nella sezione Normativa di Riferimento .
5) Gli impianti di cogenerazione possono usufruire del servizio di scambio sul posto?
Con la pubblicazione del D.Lgs. 8 febbraio 2007 n. 20 è stato previsto che l'AEEG disciplini le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione elettrica ad alto rendimento con potenza non superiore a 200 kW. La delibera dell'AEEG non è ancora stata emessa. I testi delle normative citate sono scaricabili nella sezione Normativa di Riferimento .
Riconoscimenti previsti per gli impianti di Cogenerazione
1) Come si richiede il riconoscimento della cogenerazione in base alla Delibera n. 42/02?
Il Produttore che intende ottenere il riconoscimento del funzionamento in cogenerazione deve inviare al GSE, separatamente per ciascuna sezione di impianto la documentazione indicata nell' apposita procedura tecnica predisposta dal GSE " Attestazioni delle condizioni per il riconoscimento degli impianti di cogenerazione", scaricabile dalla pagina web Riconoscimenti per gli Impianti di Cogenerazione
2) Quali sono le scadenze previste per presentare richiesta di riconoscimento di funzionamento in cogenerazione?
Ogni anno il soggetto produttore che intende avvalersi dei benefici previsti dalla legge per la cogenerazione deve inviare la documentazione prevista dalla procedura " Attestazioni delle condizioni per il riconoscimento degli impianti di cogenerazione" scaricabile dalla pagina web Qualifica degli Impianti di Cogenerazione, entro il 31 marzo di ciascun anno al GSE al seguente indirizzo:
Gestore Servizi Elettrici - GSE S.p.a.
Direzione Operativa - Unità Ingegneria
Viale Maresciallo Pilsudski, 92 - 00197 - Roma
3) Quali sono le condizioni da rispettare per riconoscere che una data sezione di impianto funzioni in cogenerazione?
La deliberazione dell' Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 42 del 19 marzo 2002 e successive modifiche ed integrazioni, definisce sezioni di cogenerazione, relativamente ad un determinato anno di produzione, quelle per le quali l'Indice di Risparmio Energetico (IRE) ed il Limite Termico (LT) risultano maggiori o uguali dei due valori limite IREmin ed LTmin rispettivamente.
- IRE: Indice di Risparmio Energetico; quantifica il risparmio di energia primaria conseguito da una sezione di cogenerazione rispetto alla produzione separata delle medesime quantità di energia elettrica e termica;
- LT: Limite Termico; quantifica la quota di energia termica utile prodotta annualmente rispetto alla totale produzione di energia elettrica e calore.
I valori di IREmin e LTmin sono stati definiti dalla deliberazione n.42/02 e successivamente aggiornati dalla deliberazione n. 296/05. I testi delle deliberazioni citate sono scaricabili nella sezione Normativa di Riferimento .
4) Che cosa è la "Garanzia di origine dell'elettricità da cogenerazione ad alto rendimento" (GOC)?
È la certificazione, introdotta dalla direttiva comunitaria 2004/8, rilasciata all' energia elettrica prodotta da cogenerazione ad alto rendimento, utilizzabile dai produttori al fine di dimostrare che l'energia elettrica è effettivamente prodotta da cogenerazione ad alto rendimento. In Italia il GSE è il soggetto responsabile dell'emissione di questa certificazione.
5) Quali sezioni di impianto possono ricevere questa certificazione?
Il rilascio della GOc può essere richiesto sia per le sezioni di impianto per le quali è stato già chiesto ed ottenuto il riconoscimento del funzionamento in cogenerazione ad alto rendimento (CAR) sia per le sezioni di impianto per le quali tale riconoscimento non è stato ancora richiesto. In quest'ultimo caso, il GSE valuterà preliminarmente il rispetto delle condizioni di cogenerazione.
In ogni caso, possono accedere a questo sistema solo le sezioni di impianto la cui produzione di energia elettrica annuale sia stata non inferiore a 50 MWh, arrotondata con criterio commerciale.
6) Qual è la tempistica per la presentazione della richiesta della GOC?
La richiesta di GOc, così come precisato nella "Procedura per il rilascio della Garanzia d'Origine (GOc) all'energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento", deve essere presentata entro il 31 marzo di ogni anno, per il rilascio della garanzia relativo all'energia elettrica prodotta dalle sezioni in cogenerazione nell'anno precedente.
Le domande dovranno pervenire nei termini limite indicati al seguente indirizzo:
Gestore Servizi Elettrici - GSE S.p.a.
Direzione Operativa - Unità Ingegneria
Viale Maresciallo Pilsudski, 92 - 00197 - Roma
7) Quale documentazione occorre presentare per richiedere la GOC?
Il produttore che intende richiedere la GOc deve inviare al GSE, separatamente per ciascuna sezione dell'impianto, la documentazione e gli allegati debitamente compilati precisati nella Procedura Tecnica "Procedura per il rilascio della Garanzia d'Origine (GOc) all'energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento". Tale Procedura, ad uso dei Produttori, definisce le modalità operative ed i documenti necessari per richiedere al GSE il rilascio della GOc a consuntivo.
La Procedura Tecnica suddetta comprensiva della documentazione e degli allegati necessari per la richiesta della GOc è scaricabile nella sezione Riconoscimenti per gli Impianti di Cogenerazione .
8) Come si determina la quantità di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento cui può essere rilasciata la GOC?
Per determinare la quantità di energia elettrica da cogenerazione certificabile si applicano le modalità di calcolo riportate nell'Allegato II del D. Lgs. n.20 dell' 8 febbraio 2007, il cui testo integrale è scaricabile nella sezione Normativa di Riferimento .
9) Come si richiede la qualifica degli impianti di Cogenerazione abbinati al teleriscaldamento per il rilascio dei Certificati Verdi?
L'Operatore che intende ottenere la qualifica per la propria sezione di impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento, deve presentare al GSE apposita domanda completa di tutta la documentazione prevista dalla Procedura Tecnica di qualificazione scaricabile nella pagina web Riconoscimenti per gli Impianti di Cogenerazione .
10) Qual è la tempistica per la richiesta di emissione di certificati verdi?
Una volta ottenuta la qualifica, il produttore che intende richiedere l'emissione di certificati verdi per un dato anno deve trasmettere al GSE, entro il 31 marzo dell' anno successivo, la documentazione specifica, scaricabile nella pagina web Riconoscimenti per gli Impianti di Cogenerazione, comprovante che l'impianto ha prodotto in condizioni di cogenerazione ai sensi della Deliberazione n. 42/02, nonché l'apposita documentazione attestante la misura della quota di energia termica H in MWh effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento calcolata come indicato nell' Allegato A del Decreto 24/10/2005.
Le domande dovranno pervenire nei termini limite indicati al seguente indirizzo:
Gestore Servizi Elettrici - GSE S.p.a.
Direzione Operativa - Unità Ingegneria
Viale Maresciallo Pilsudski, 92 - 00197 - Roma
11) Quando si può richiedere la Qualificazione degli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, per il rilascio dei certificati verdi?
La qualificazione degli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento può essere richiesta esclusivamente dagli impianti che rispettano le condizioni previste dall'art. 14 del Dlgs 8 febbraio 2007 n° 20. In particolare si devono verificare le condizioni sotto precisate.
I diritti acquisiti da soggetti titolari di impianti realizzati o in fase di realizzazione in attuazione dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come vigente al 31 dicembre 2006, rimangono validi purché i medesimi impianti posseggano almeno uno dei seguenti requisiti:
a) siano già entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e la data del 31 dicembre 2006;
b) siano stati autorizzati dopo la data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e prima della data del 31 dicembre 2006 ed entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2008;
c) entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2008, purché i lavori di realizzazione siano stati effettivamente iniziati prima della data del 31 dicembre 2006.
12) Come devono considerarsi le eventuali pompe di calore associate ad una sezione di cogenerazione?
Le pompe di calore eventualmente associate ad una sezione di impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore sono da considerarsi esterne alla sezione stessa. Pertanto, ai fini del calcolo degli indici IRE ed LT , l'energia termica (o frigorifera) prodotta da una pompa di calore associata ad una determinata sezione di impianto di cogenerazione va esclusa dall'energia termica utile Et. Sono, invece, da considerarsi energie utili l'energia elettrica e l'energia termica prodotte dalla sezione di impianto di cogenerazione e fornite alla pompa di calore per consentirne il funzionamento.
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