>>LA COGENERAZIONE
QUADRO REGOLATORIO Il Decreto Legislativo n° 79/99 ha dato mandato all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) di definire a quali condizioni la produzione combinata di energia elettrica e calore può chiamarsi cogenerazione e godere dei relativi benefici di legge.
L'AEEG ha pertanto emanato, il 19 marzo 2002, la Delibera n. 42/02 , che stabilisce che un impianto produce con caratteristiche di cogenerazione quando alcune grandezze caratteristiche del proprio funzionamento, quali il suo Indice di Risparmio di Energia (IRE) ed il suo Limite Termico (LT), sono rispettivamente maggiori di due valori limite fissati nella Delibera stessa, rivista ed integrata da altre successive Delibere reperibili nella sezione Normativa di Riferimento , che riporta le principali norme nazionali ed europee in materia di cogenerazione. I principali benefici che la legislazione attuale riconosce alla cogenerazione sono:
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esenzione dall'obbligo di acquisto di certificati verdi;
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diritto all'utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica prodotta in cogenerazione, dopo quella prodotta da fonti rinnovabili;
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diritto al rilascio di certificati verdi (per i soli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento di cui all'art. 14 del D. Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20 );
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qualifica di Cliente Idoneo sul mercato del gas naturale (per la sola quota di gas utilizzata in cogenerazione);
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possibile ottenimento di "titoli di efficienza energetica" commerciabili.
Il Decreto Legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 di attuazione della Direttiva Europea 2004/8/CE ha peraltro posto le condizioni per il rilascio della Garanzia d'Origine all'energia elettrica prodotta dagli impianti funzionanti in Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR).
Dal disposto del citato Decreto Legislativo n. 20 risulta inoltre che, fino al 31 dicembre 2010, le condizioni per il riconoscimento della CAR coincidono con quelle definite per la Cogenerazione dalla Delibera AEEG n. 42/02 e successive modifiche ed integrazioni.
Per richiedere il Riconoscimento del funzionamento in cogenerazione ai sensi della delibera n.42/02 (corrispondente alla CAR fino al 31/12/2010) degli impianti, il GSE ha predisposto un'apposita procedura ad uso dei Produttori nella sezione Riconoscimenti per gli Impianti di Cogenerazione
Il GSE ha inoltre predisposto anche la procedura per il rilascio della GOc prevista dall'art.4 del Decreto Legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 che è stata approvata dal Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 6 novembre 2007.
Infine, il GSE ha predisposto le procedure tecniche per la qualifica degli impianti di cui al Decreto Ministeriale del 24 ottobre 2005 : "Direttive per la regolamentazione della emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239", in materia di regolamentazione della produzione di energia da impianti alimentati a idrogeno, celle a combustibile e di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento ed in materia di promozione ed incentivazione mediante certificati verdi.
Tali procedure recepiscono sia quanto disposto dal Decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (articolo 14) per gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento sia quanto disposto dalla Legge Finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296 (articolo 1 commi da 1117 a 1120) per gli impianti che utilizzano l'idrogeno e celle a combustibile.
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